Art. 177 · Richiesta della forza pubblica.
RegolamentoCapo VII

Art. 177

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Richiesta della forza pubblica.

In vigore dal 30 giu 1891
Negli stabilimenti, presso ai quali non è preposta una direzione, il comandante, il capoguardia, il caposorvegliante, o chi ne fa le veci, può, in caso di urgenza, richiedere al capoposto della guardia esterna il sussidio della forza militare, facendone rapporto alle autorità amministrativa e giudiziaria.
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