Art. 176 · Vigilanza sui detenuti che devono essere tradotti.
RegolamentoCapo VII

Art. 176

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Vigilanza sui detenuti che devono essere tradotti.

In vigore dal 30 giu 1891
Il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve invigilare che nessun detenuto o ricoverato sia posto in viaggio di traduzione con abiti laceri o indecenti, e senza essere preventivamente visitato del medico-chirurgo. Egli non può ritardare, per qualsiasi causa, meno quella di malattia regolarmente certificata, i trasferimenti indetti dalle competenti autorità.
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