Regolamento›Capo VII
Art. 176
374 / 890Vigilanza sui detenuti che devono essere tradotti.
In vigore dal 30 giu 1891
Il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve invigilare che nessun detenuto o ricoverato sia posto in viaggio di traduzione con abiti laceri o indecenti, e senza essere preventivamente visitato del medico-chirurgo.
Egli non può ritardare, per qualsiasi causa, meno quella di malattia regolarmente certificata, i trasferimenti indetti dalle competenti autorità.
Storico versioni
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