Art. 171 · Doveri relativi alla disciplina degli agenti di custodia.
RegolamentoCapo VII

Art. 171

369 / 890

Doveri relativi alla disciplina degli agenti di custodia.

In vigore dal 30 giu 1891
Per quanto riguarda la disciplina degli agenti di custodia, il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve: a) informare il direttore, mediante esibizione di speciale registro, della condotta del personale di custodia che si trova all'immediata sua dipendenza, e di tutte le infrazioni al servizio e alla disciplina che possono essere commesse, facendo le proposte che giudica opportune; b) sorprendere in ore diverse, di giorno o di notte, gli agenti che sono in servizio, per accertarsi se adempiano al loro dovere; c) presentarsi ogni giorno al direttore dello stabilimento, in quell'ora che gli sarà fissata, per informarlo dell'andamento del servizio e riceverne le occorrenti disposizioni, rimettendogli la tabella del movimento della popolazione detenuta o ricoverata relativa al giorno antecedente; d) riunire una volta la settimana, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal direttore, gli agenti che non sono in servizio, e dar loro lettura degli ordini e delle consegne permanenti che riguardano i loro doveri; e) assistere agli appelli giornalieri degli agenti di custodia e alla lettura degli ordini del giorno; f) sorvegliare la custodia delle armi e delle munizioni, curando che siano mantenute in buono stato e pronte per essere usate ad ogni evenienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-171