Regolamento›Capo VII
Art. 171
369 / 890Doveri relativi alla disciplina degli agenti di custodia.
In vigore dal 30 giu 1891
Per quanto riguarda la disciplina degli agenti di custodia, il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve:
a) informare il direttore, mediante esibizione di speciale registro, della condotta del personale di custodia che si trova all'immediata sua dipendenza, e di tutte le infrazioni al servizio e alla disciplina che possono essere commesse, facendo le proposte che giudica opportune;
b) sorprendere in ore diverse, di giorno o di notte, gli agenti che sono in servizio, per accertarsi se adempiano al loro dovere;
c) presentarsi ogni giorno al direttore dello stabilimento, in quell'ora che gli sarà fissata, per informarlo dell'andamento del servizio e riceverne le occorrenti disposizioni, rimettendogli la tabella del movimento della popolazione detenuta o ricoverata relativa al giorno antecedente;
d) riunire una volta la settimana, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal direttore, gli agenti che non sono in servizio, e dar loro lettura degli ordini e delle consegne permanenti che riguardano i loro doveri;
e) assistere agli appelli giornalieri degli agenti di custodia e alla lettura degli ordini del giorno;
f) sorvegliare la custodia delle armi e delle munizioni, curando che siano mantenute in buono stato e pronte per essere usate ad ogni evenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-171