Regolamento›Capo VII
Art. 168
366 / 890Loro dipendenza, responsabilità e doveri.
In vigore dal 30 giu 1891
Il comandante, capoguardia o caposorvegliante, sotto la dipendenza dell'autorità dirigente, è strettamente responsabile della custodia dei detenuti o ricoverati. Egli deve disporre con apposita tabella il servizio degli agenti dopo averne ricevuta l'approvazione del direttore; provvedere al mantenimento dell'ordine e della disciplina; sorvegliare alla pulizia di tutti i locali dello stabilimento occupati dagli agenti di custodia; e, dove i condannati o ricoverati lavorano all'aperto, curare che gli agenti di custodia adempiano agli speciali doveri che ad essi incombono per questo servizio o si uniformino strettamente alle disposizioni dei regolamenti.
Ogni ordine o consegna permanente dovrà sempre essere data per iscritto, e portare la firma dell'autorità dirigente.
Storico versioni
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