Regolamento›Capo VI
Art. 162
287 / 890Rapporti con gli agenti di custodia e col personale subalterno.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli impiegati non possono aver con gli agenti di custodia o altro personale subalterno addetto allo stabilimento, o coi detenuti o ricoverati, altre relazioni all'infuori di quelle che derivano dalla natura delle rispettive attribuzioni.
Devono usare con gli uni e con gli altri modi urbani ma dignitosi, e astenersi dal comunicare ai detenuti o ricoverati qualsiasi notizia che sia estranea al servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-162