Regolamento›Capo VI
Art. 154
279 / 890Ammissione delle suore in servizio. Divieto di assentarsi. Licenze.
In vigore dal 30 giu 1891
Ogni suora, prima di venire ammessa in servizio, deve essere accettata dall'autorità preposta allo stabilimento. Alle suore non è permesso di assentarsene, senza averne prima ottenuta dall'autorità stessa speciale licenza.
Le assenze non eccedenti dieci giorni possono essere accordate dalla suddetta autorità; per quelle di maggior durata, ma che non eccedano quindici giorni in un anno, occorre l'autorizzazione della prefettura; per le altre eccedenti i quindici giorni occorre l'autorizzazione del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-154