Art. 153 · Autorità sulle detenute o ricoverate.
RegolamentoCapo VI

Art. 153

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Autorità sulle detenute o ricoverate.

In vigore dal 30 giu 1891
Le suore hanno facoltà, in caso d'urgenza, di ordinare che siano rinchiuse in cella di punizione le detenute o ricoverate colpevoli di infrazioni disciplinari, dandone pronto avviso alla superiora, la quale ne fa menzione nel rapporto indicato nel precedente , per le decisioni dell'autorità superiore locale. Nei casi di assoluta necessità la superiora può rivolgersi all'autorità dirigente, e, in mancanza di essa, al comandante o capoguardia per avere il sussidio del personale di custodia, salvo a farne regolare rapporto.
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