Regolamento›Capo VI
Art. 151
276 / 890Doveri della superiora.
In vigore dal 30 giu 1891
La superiora, o chi la rappresenta, ha l'obbligo:
a) di ripartire i servizii affidati alle suore, per quanto riguarda la disciplina, il mantenimento, i magazzini, e l'economia dello stabilimento, secondo le norme stabilite dal direttore, assicurandosi personalmente che queste siano esattamente osservate;
b) di fare giornalmente al direttore un rapporto scritto sul movimento della popolazione detenuta o ricoverata e di tutto quanto possa essere occorso, e che direttamente o indirettamente interessi l'andamento della giustizia penale e il buon ordine interno;
c) di far tenere esattamente, sotto la sua responsabilità, i registri affidati alle suore e riguardanti i servizi cui esse sono preposte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-151