Regolamento›Capo VI
Art. 150
275 / 890Loro rapporti con l'autorità locale.
In vigore dal 30 giu 1891
I rapporti fra le direzioni locali e le suore si tengono per mezzo della superiora o di chi la rappresenta.
Possono tuttavia, in caso di urgenza che non ammetta ritardo, essere dati direttamente dalla stessa autorità ordini alle suore, rendendone informata la superiora. In questo caso le suore sono tenute ad eseguirli senza eccezione, sotto la loro responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-150