Art. 15 · Ripartizione degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii.
RegolamentoCapo II

Art. 15

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Ripartizione degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii.

In vigore dal 30 giu 1891
Gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii sono divisi in tre compartimenti e tredici circoli, giusta la tabella C, annessa all'ordinamento degli impiegati dell'amministrazione carceraria e dei riformatorii governativi, approvato con regio decreto del 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª).
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