Art. 148 · Stabilimenti che possono essere affidati alle suore.
RegolamentoCapo VI

Art. 148

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Stabilimenti che possono essere affidati alle suore.

In vigore dal 30 giu 1891
Per la sorveglianza, e il mantenimento delle detenute o ricoverate negli stabilimenti, nelle sezioni di stabilimenti, o nei riformatorii per la loro istruzione morale, civile e industriale ecc., il Ministero può valersi dell'opera di congregazioni femminili, stipulando con esse speciali convenzioni. Queste convenzioni e il regolamento interno di ciascuno stabilimento, stabiliscono i rapporti tra le suore e l'amministrazione, nonché gli obblighi e i diritti reciproci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-148