Regolamento›Capo VI
Art. 146
271 / 890Nomina ed obblighi dei farmacisti.
In vigore dal 30 giu 1891
Negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii possono essere nominati farmacisti per la preparazione e distribuzione dei medicinali.
Le norme relative al loro trattamento ed ai loro doveri sono, volta per volta, determinate dal Ministero dell'interno, su proposta dell'autorità dirigente, alla quale spetta regolarne il servizio, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento generale e di quelle stabilite dal regolamento interno.
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