Regolamento›Capo VI
Art. 145
270 / 890Loro doveri.
In vigore dal 30 giu 1891
I suddetti assistenti e capi d'arte, devono ogni mattina trovarsi allo stabilimento centrale o, secondo i casi, alle diramazioni cui siano addetti, prima che vi si trovino i condannati; esercitare su questi, per tutta la giornata, una non interrotta sorveglianza nell'interesse della buona esecuzione del lavoro; e concorrere eventualmente con gli agenti di custodia al mantenimento dell'ordine e della disciplina.
Gli assistenti tecnici e i capi d'arte suddetti, sebbene applicati a speciali lavori o servizii, non possono tuttavia rifiutarsi di eseguire quelle altre incombenze che loro vengano affidate dal direttore, o, col suo assenso, dall'agronomo, dal dirigente tecnico, dal comandante, dal capoguardia o dal caposorvegliante.
Agli assistenti tecnici e ai capi d'arte sono applicabili e disposizioni di cui al precedente .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-145