Regolamento›Capo VI
Art. 137
262 / 890Doveri dell'agronomo.
In vigore dal 30 giu 1891
L'agronomo ha obbligo:
a) di presentare giornalmente al direttore la indicazione del numero dei condannati di cui abbisogna pel giorno vegnente (oltre a quelli fissi nei varii poderi), specificando i lavori ai quali essi debbono essere applicati;
b) di visitare frequentemente le varie case coloniche, le mandrie e le altre diramazioni, e di andare giornalmente, sui luoghi in cui si eseguiscono i lavori più importanti, informando poi il direttore di ogni fatto o circostanza di qualche rilievo da lui notata nelle visite stesse;
c) di compiere gli altri incarichi che sono compresi nel § 2,° capo X, parte III del regolamento e di tenere i registri ivi indicati;
d) di dare alle classi di merito lezioni di agricoltura teorico-pratica, a norma di quanto sia prescritto dal Ministero;
e) di presentare al direttore, alla fine dell'anno finanziario (entro il mese di luglio), una relazione sull'azienda agricola a lui affidata, dalla quale si rilevi il modo con cui l'azienda stessa procede, la spesa che essa ha costato per la coltivazione ordinaria, i risultati ottenuti e i provvedimenti che egli crederebbe utili di adottare nell'interesse dell'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-137