Regolamento›Capo VI
Art. 134
259 / 890Sue attribuzioni.
In vigore dal 30 giu 1891
All'agronomo è specialmente affidato l'indirizzo dei lavori agricoli e la sorveglianza diretta su di essi; ma il Ministero può dargli altri incarichi, se lo crede opportuno, nell'interesse della colonia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-134