Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 13
13 / 890Stabilimenti governativi e privati.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli stabilimenti di prigionia preventiva, quelli di pena (ordinarii e speciali) sono governativi; i riformatorii possono essere anche privati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-13