Art. 128 · Insegnamenti speciali per i minorenni.
RegolamentoCapo VI

Art. 128

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Insegnamenti speciali per i minorenni.

In vigore dal 30 giu 1891
Per le case di correzione e per i riformatori possono essere nominati maestri che impartiscano insegnamenti speciali, come il disegno, la musica, la ginnastica. In questo caso i loro doveri sono stabiliti dalle singole convenzioni stipulate, o fissati volta per volta dall'autorità dirigente, coll'approvazione del Ministero.
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