Regolamento›Capo VI
Art. 126
251 / 890Registro che il maestro deve tenere.
In vigore dal 30 giu 1891
Il maestro deve tenere un registro dei detenuti o ricoverati ammessi alla scuola, con la indicazione del loro grado d'istruzione al momento dell'ingresso, della condotta da essi tenuta e dei progressi fatti.
Queste notizie servono di base per l'assegnazione dei punti di merito ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-126