Art. 121 · Relazione annuale.
RegolamentoCapo VI

Art. 121

246 / 890

Relazione annuale.

In vigore dal 30 giu 1891
Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio), il medico-chirurgo deve presentare alla direzione, per essere trasmessa al Ministero unitamente alle altre, una relazione sul modo con cui il servizio sanitario è stato condotto, sui risultati ottenuti, sulle malattie che si sono sviluppate con intensità eccezionale, sulle cause che hanno potuto contribuirvi, sulle visite ordinarie e straordinarie eseguite nell'interesse dell'igiene dello stabilimento e dei detenuti o ricoverati, sulle fatte proposte in quella occasione, e su tutte le altre che egli creda di sottoporre al Ministero per migliorare le condizioni sanitarie dello stabilimento e dei detenuti o ricoverati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-121