Regolamento›Capo VI
Art. 118
243 / 890Denunzia di ferimenti.
In vigore dal 30 giu 1891
Avvenendo nello stabilimento ferimenti o altri reati, pei quali il medico-chirurgo abbia prestato il soccorso dell'arte sua, egli è in obbligo di riferirne subito, o entro le ventiquattro ore secondo la gravità del caso, mediante rapporto scritto, tanto all'autorità dirigente quanto a quella giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-118