Art. 111 · Obbligo di curare gl'impiegati e le loro famiglie.
RegolamentoCapo VI

Art. 111

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Obbligo di curare gl'impiegati e le loro famiglie.

In vigore dal 30 giu 1891
Il medico-chirurgo è obbligato alla cura degli impiegati e delle famiglie loro, quando gli uni e le altre abbiano alloggio nello stabilimento, nonché a quella delle suore e delle guardiane. Egli è pure obbligato alla vaccinazione e rivaccinazione dei detenuti o ricoverati e degli agenti di custodia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-111