Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 11
11 / 890Stabilimenti di pena speciali. - Destinazione. - Sistema.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli stabilimenti di pena speciali sono destinati alle seguenti categorie di detenuti:
a) le case di pena intermedie, ai condannati dei quali si parla nell' del codice penale;
b) le case di rigore, ai condannati cui si riferisce l' del regolamento;
c) i manicomi giudiziarii, ai condannati dei quali fa menzione l' e agli inquisiti indicati negli del regolamento;
d) le case di custodia, ai condannati cui si riferiscono gli del codice penale;
e) le case per gli affetti da ubbriachezza abituale, ai condannati a senso dell', n. 2, del codice stesso;
f) le case di lavoro, ai condannati cui riguarda l' di esso codice;
g) le case di correzione, ai condannati dei quali si fa parola negli , secondo capoverso, e 55 del codice predetto.
Alle case stesse possono essere destinati anche i condannati, dei quali è parola nell' del codice penale, ove la durata della condanna non sia superiore a tre anni.
Questi stabilimenti sono suddivisi in sezioni separate ed a sistema di segregazione cellulare continua, di segregazione notturna, o a comune, secondo le norme disciplinari del regolamento generale e colle eccezioni che possono essere stabilite dai regolamenti interni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-11