Regolamento›Capo VI
Art. 109
234 / 890Vigilanza su diverse parti del servizio.
In vigore dal 30 giu 1891
Nelle sue visite, e specialmente in quelle straordinarie, indicate nell', il medico-chirurgo si accerta della regolare esecuzione degli ordini da lui dati, della buona qualità dei medicinali e dei generi vittuari distribuiti agli infermi, e di quanto altro può interessare la salute della popolazione detenuta.
A tale effetto ha l'obbligo di visitare, almeno ogni mese, tutti i locali dello stabilimento, tutti i detenuti o ricoverati che vi si trovano rinchiusi, non che i magazzini dei viveri, per assicurarsi della buona conservazione delle provviste.
Di queste visite e di quelle prescritte dagli lettera f, 112, 113 e 114, il medico-chirurgo deve fa menzione nello speciale servizio, e ove abbia da osservare qualche cosa, ne riferisce per iscritto al direttore, il quale provvede, e occorrendo, spedisce il rapporto al Ministero dell'interno con particolareggiate informazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-109