Regolamento›Capo VI
Art. 107
232 / 890Prescrizioni mediche.
In vigore dal 30 giu 1891
Dopo aver visitati gli agenti di custodia e i detenuti o, ricoverati che accusino qualche malattia, o che siano stati riconosciuti bisognevoli di cura, ed aver dati gli ordini in proposito, il medico-chirurgo visita i malati nell'infermeria o nelle celle, stabilisce il trattamento cui devono esser sottoposti, e scrive di sua mano in speciali registri i medicinali da somministrarsi e le occorrenti prescrizioni dietetiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-107