Art. 100 · Istruzione religiosa
RegolamentoCapo VI

Art. 100

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Istruzione religiosa

In vigore dal 30 giu 1891
Oltre alla istruzione generale e alle conferenze indicate negli articoli precedenti, il cappellano deve specialmente impartire l'insegnamento religioso a quei detenuti o ricoverati che ne siano mancanti, e in particolar modo ai minorenni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-100