Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 10
10 / 890Destinazione degli stabilimenti di pena ordinarii. - Sistema. - Sezioni penali.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli stabilimenti di pena ordinarii sono destinati ai condannati all'ergastolo, alla reclusione, alla detenzione e all'arresto.
I detti stabilimenti di pena sono a sistema di segregazione cellulare continua per quei condannati che, a norma delle disposizioni di legge, devono, con quel regime, scontare tutta o parte della loro condanna. Sono a sistema di segregazione notturna per gli altri condannati.
Ai condannati degli stabilimenti di pena è applicabile la disposizione dell' in quanto li riguarda.
Gli stabilimenti di pena pei maschi possono avere sezioni diverse a seconda dei diversi periodi di una medesima pena.
Gli stabilimenti di pena per le femmine possono avere sezioni diverse anche a seconda delle diverse specie di pena.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-10