Che stabilisce che i bastimenti addetti al trasporto di passeggieri per viaggi di lunga navigazione siano provveduti dei medicinali e degli oggetti indicati nella tabella A annessa al presente decreto.
REGIO DECRETO · n. 52

Che stabilisce che i bastimenti addetti al trasporto di passeggieri per viaggi di lunga navigazione siano provveduti dei medicinali e degli oggetti indicati nella tabella A annessa al presente decreto.

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