Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 nov 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione 8 luglio 1890 del consiglio comunale di Bivona, con la quale, per alcune specie di bestiame, la tassa, da applicarsi nel corrente anno, viene ecceduta oltre il limite massimo fissato rispettivamente dal regolamento della provincia; Veduta la deliberazione del 25 del successivo agosto della giunta provinciale amministrativa di Girgenti, che approva quella succitata del comune di Bivona; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 10 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, pel tesoro ed interim per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Bivona, di applicare nel 1890, alle sotto indicate specie di bestiame la seguente tassa: Vacche lire tre (L. 3) per capo; capre una lira (L. 1) e pecore cinquanta centesimi (50 cent.). Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 237. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. GIOLITTI.
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