Statuto›Titolo III
Art. 48
67 / 91In vigore dal 5 nov 1890
La cassa è amministrata e diretta da un consiglio composto di un presidente e quattro membri nominati dal consiglio comunale, a maggioranza di voti dei suoi componenti fra i più onesti, probi ed agiati cittadini domiciliati nel comune godenti dritti civili e politici ed in preferenza fra quelli che pagano per imposte dirette erariali, provinciali e comunali almeno L. 200 all'anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-48