Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 31 ott 1890
È approvato il relativo statuto organico in data 8 giugno decorso, composto di 31 articoli a condizione che gli articoli 16 e 17 sieno coordinati con le disposizioni contenute nella nuova legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 17 luglio p. p., n. 6972, agli articoli 11, 14 e 15 e che vi sieno aggiunte le seguenti disposizioni: All'art. 26: «Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione. Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio ed il prefetto la può promuovere.» All'art. 30: «I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e membro anziano.» Il detto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze, addì 22 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 195. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-22;3941#art-2