Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 22 maggio 1887, che approva la tariffa per la tassa sul bestiame, applicata nel comune di Spezzano Piccolo durante il triennio 1887-89;
Veduta la deliberazione in data 22 luglio 1890 di quel consiglio comunale, con cui si è confermata la stessa tariffa per un altro triennio;
Veduta la deliberazione 2 agosto successivo della giunta provinciale amministrativa di Cosenza, che approva quella succitata del comune di Spezzano Piccolo;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune. di Spezzano Piccolo di mantenere nel triennio 1890-92 la stessa tariffa della tassa sul bestiame, inserita nella deliberazione 22 luglio 1890, e già autorizzata pel precedente triennio col regio decreto 22 maggio 1887.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 22 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 2 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 184. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-22;3936#art-1