Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione in data 31 dicembre 1889 del consiglio comunale di Monteriggioni, con la quale si è stabilito, e se ne domanda l'autorizzazione, di elevare a L. 50 il massimo della tassa di famiglia, e cioè in eccedenza al limite normale fissato dal regolamento della provincia; Veduta la deliberazione 28 aprile 1890 della giunta provinciale amministrativa di Siena, che approva quella succitata del comune di Monteriggioni; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 2 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione per l'eccedenza del massimo della tassa si può concedere al comune per un triennio; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Monteriggioni di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze, addì 22 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì. 2 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 182. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. GIOLITTI.
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