Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione in data 31 dicembre 1889 del consiglio comunale di Monteriggioni, con la quale si è stabilito, e se ne domanda l'autorizzazione, di elevare a L. 50 il massimo della tassa di famiglia, e cioè in eccedenza al limite normale fissato dal regolamento della provincia;
Veduta la deliberazione 28 aprile 1890 della giunta provinciale amministrativa di Siena, che approva quella succitata del comune di Monteriggioni;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 2 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione per l'eccedenza del massimo della tassa si può concedere al comune per un triennio;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Monteriggioni di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 22 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì. 2 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 182. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-22;3934#art-1