Art. 1
1 / 2In vigore dal 21 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda del consiglio comunale di Castelmauro intesa ad ottenere la trasformazione di quel monte frumentario in una cassa di prestanze agrarie, con un capitale di lire 10,680.60;
Veduto lo statuto organico della nuova cassa;
Veduto il reclamo della congregazione di carità circa l'attribuzione a suo favore degli utili del suddetto istituto;
Veduta la decisione della deputazione provinciale in senso favorevole alle pretese della congregazione di carità;
Veduto il ricorso del consiglio comunale contro la suddetta decisione dell'autorità tutoria;
Veduta la deliberazione adottata dalla giunta provinciale amministrativa;
Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito l'avviso del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È autorizzata la trasformazione del monte frumentario di Castelmauro in una cassa di prestanze agrarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-06;3925#art-1