Art. 9
Capo I

Art. 9

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In vigore dal 1 gen 1891
Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunzi ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella A, unita alla presente legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-9