Capo III
Art. 36
36 / 37In vigore dal 1 gen 1891
A decorrere dal 1° gennaio 1891, e per un biennio, saranno ammessi alla verificazione prima facoltativa i barili, le botti e gli altri vasi chiusi di legno aventi capacità diverse da quelle contemplate nella tabella annessa alla presente legge, purchè tale capacità sia impressa esternamente su uno dei fondi in litri e frazione decimale di litro.
I detti recipienti già muniti del bollo di prima verificazione potranno a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio 1891; dopo la quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verificazione e i nuovi potranno essere usati come recipienti, ma non come misure.
Tanto per la verificazione prima quanto per quella periodica sarà pagato un diritto in conformità della presente tabella:
Capacità sino a 50 litri, L. 1.
Capacità maggiore di 50 litri sino a 100, L. 1,50.
Per ogni mezzo ettolitro in più di 100 litri, L. 0,25.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-36