Art. 36
Capo III

Art. 36

36 / 37
In vigore dal 1 gen 1891
A decorrere dal 1° gennaio 1891, e per un biennio, saranno ammessi alla verificazione prima facoltativa i barili, le botti e gli altri vasi chiusi di legno aventi capacità diverse da quelle contemplate nella tabella annessa alla presente legge, purchè tale capacità sia impressa esternamente su uno dei fondi in litri e frazione decimale di litro. I detti recipienti già muniti del bollo di prima verificazione potranno a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio 1891; dopo la quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verificazione e i nuovi potranno essere usati come recipienti, ma non come misure. Tanto per la verificazione prima quanto per quella periodica sarà pagato un diritto in conformità della presente tabella: Capacità sino a 50 litri, L. 1. Capacità maggiore di 50 litri sino a 100, L. 1,50. Per ogni mezzo ettolitro in più di 100 litri, L. 0,25.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-36