Art. 35
Capo III

Art. 35

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In vigore dal 1 gen 1891
Saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme ed i modi con cui potranno a richiesta, essere verificati, nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili verificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-35