Art. 32
Capo III

Art. 32

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In vigore dal 1 gen 1891
Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti, non sarà inflitta pena alcuna ma sarà ordinato che siano aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verificazione. Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione. Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall'utente conosciute e non riparate, o volontariamente procurate per causa di lucro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-32