Capo III
Art. 30
30 / 37In vigore dal 1 gen 1891
La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui all'articolo precedente, non comincierà a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunziate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-30