Art. 30
Capo III

Art. 30

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In vigore dal 1 gen 1891
La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui all'articolo precedente, non comincierà a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunziate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-30