Capo I
Art. 3
3 / 37In vigore dal 1 gen 1891
I multipli e summultipli di detti pesi e misure seguono la progressione decimale con le denominazioni della tabella A unita alla presente legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-3