Art. 2
Capo I

Art. 2

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In vigore dal 1 gen 1891
Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni: Per le misure agrarie: L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato; Per la misura del legno: Lo stero equivalente al metro cubo;
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-2