Capo I
Art. 2
2 / 37In vigore dal 1 gen 1891
Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni:
Per le misure agrarie:
L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato;
Per la misura del legno:
Lo stero equivalente al metro cubo;
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7088#art-2