Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 set 1890
Lo stanziamento del capitolo n. 87 «Vendita di Beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue e restituzione al demanio di capitali da esso ripetibili» del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1890-91 verrà accresciuto di lire duecentosessantacinquemilaquattrocento (L. 265,400) presuntivo ammontare: della indennità di espropriazione di una parte del fronte del palazzo demaniale anzidetto da corrispondersi dal municipio di Milano; del valore del materiale di spoglio; e del prezzo ricavabile dalla cessione del condominio del fabbricato in piazza Mercanti detto delle scuole Palatine. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890. UMBERTO. F. Seismit-Doda. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7051#art-3