Art. 34 · Disposizioni generali.
Statuto

Art. 34

34 / 39

Disposizioni generali.

In vigore dal 2 ott 1890
Gli amministratori non potranno partecipare agli utili o contrarre obbligazioni colla cassa che dirigono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-34