Art. 27
Statuto

Art. 27

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In vigore dal 2 ott 1890
Il presidente e due vice presidenti vengono eletti dall'assemblea generale dei soci operai, che li sceglie nel proprio seno. Durano in carica tre anni e possono venire rieletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-27