Art. 34
StatutoCapo II

Art. 34

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In vigore dal 19 set 1890
Il consiglio di amministrazione determinerà il massimo del fido che meriti ciascun richiedente, col sistema del castelletto che dovrà essere riveduto ogni 6 mesi almeno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-34