Art. 13
StatutoTitolo II

Art. 13

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In vigore dal 7 set 1890
Quando alla direzione sarà nota la morte di un depositante vien sospeso il pagamento allo esibitore del libretto; le parti interessate cureranno la riscossione ai termini di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-13