Art. 31
StatutoTitolo VI

Art. 31

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In vigore dal 7 ott 1890
Il consigliere di turno in funzione potrà sospendere per cagioni gravi e straordinarie qualunque impiegato della cassa; ma sarà in obbligo d' informar subito il presidente di tale misura, la quale al più presto dovrà esser portata a cognizione del consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-31