Art. 17
StatutoTitolo IV

Art. 17

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In vigore dal 7 ott 1890
Il presidente è il capo del consiglio. Convoca le adunanze, le presiede, ne provoca le opportune deliberazioni, e ne cura l'esecuzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-17