Art. 99
Regolamento

Art. 99

99 / 168
In vigore dal 21 set 1890
Anche nel caso che la prova di stalla fosse favorevole al produttore o rivenditore del latte, si potrà proibire la vendita del latte stesso, ove per alimentazione incongrua delle vacche o per altro motivo, il latte abbia una quantità di residuo magro e di materia grassa minori di quelli stabiliti nei regolamenti locali di igiene.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-99