Art. 98
Regolamento

Art. 98

98 / 168
In vigore dal 21 set 1890
La prova di stalla si considererà favorevole al produttore o al venditore del latte nel solo caso che la differenza fra il campione prelevato ed il latte sospetto non sia maggiore di due gradi Quevenne per la densità normale, di 0,3 per cento per la materia grassa, e di 1 % pel residuo magro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-98