Regolamento
Art. 97
97 / 168In vigore dal 21 set 1890
Se, nel caso di contravvenzione in base alla lettera h delle disposizioni precedenti, avvenisse contestazione, si procederà, a spese del contravventore, all'esame del così detto campione di stalla, ossia del liquido ottenuto dalla mescolanza del latte munto completamente da tutti i capezzoli delle vacche, da cui è derivato il latte di composizione sospetta.
Il prelevamento di detto campione dev'essere fatto non più tardi di tre giorni dalla fatta contravvenzione si baderà che il regime delle mungane non sia stato nel frattempo cambiato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-97